L'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021 impone alle federazioni sportive e, di conseguenza, a tutte le ASD e SSD affiliate, di adottare modelli organizzativi che prevedano specifici protocolli per la prevenzione delle seguenti categorie di condotte illecite. Ogni organizzazione sportiva deve analizzare questi illeciti nella redazione dei propri modelli.
Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
Condotte finalizzate ad alterare l'equilibrio psico-fisico normale di una persona, interferendo con le sue condizioni di lavoro o di riposo.
Atti persecutori - Stalking (art. 612-bis c.p.)
Reiterate condotte di minaccia o molestia, tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o un fondato timore per la propria incolumita.
Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) e Maltrattamenti (art. 572 c.p.)
Condotte di prevaricazione fisica e/o psicologica perpetrate a danno di coloro che, per eta o per rapporti di affidamento, si trovino nelle condizioni di subirle, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione.
Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
Condotte caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorita, finalizzate a costringere taluno a compiere o subire atti sessuali.
Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)
Atti di esibizionismo sessuale commessi in presenza di persona minore degli anni quattordici, che violino la sua sfera di riservatezza e discrezione sessuale.
Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
Qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali.
L'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 39/2021 prevede che i regolamenti federali debbano prevedere sanzioni disciplinari anche per i tesserati condannati per:
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Con il concetto di violenza di genere si intende la violenza fisica, psicologica, sessuale esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale e/o dell'identita di genere.
Assumono rilevanza tutte le fattispecie gia elencate: violenza sessuale, maltrattamenti, molestie e atti persecutori, quando motivati da ragioni di genere.
Assumono rilevanza le disposizioni, i criteri, le prassi, gli atti, i patti o i comportamenti che producano effetti discriminatori per ragioni di:
- Etnia e caratteristiche fisiche
- Genere e orientamento sessuale
- Status socio-economico
- Prestazioni sportive e capacita atletiche
- Religione e convinzioni personali
- Disabilita
- Eta
A livello penale, rileva anche il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
Il bullismo e un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da molestia e aggressivita anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale.
Le fattispecie penali rilevanti:
- Percosse (art. 581 c.p.)
- Lesioni dolose (art. 582 c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Violenza privata (art. 610 c.p.) — condotte violente e/o minacciose finalizzate a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa
- Minaccia (art. 612 c.p.)
- Stalking (art. 612-bis c.p.)
- Molestia o disturbo (art. 660 c.p.)
E una forma di bullismo attuata attraverso l'uso di dispositivi elettronici mobili e delle loro applicazioni, in particolare i social media.
Comprende condotte di diffamazione, minaccia, molestia, persecuzione agite in contesti “virtuali”: invio di testi offensivi tramite smartphone, diffusione di voci o pettegolezzi, creazione di pagine web o profili social al fine di prendere in giro.
Assume rilevanza anche il revenge porn: la condivisione pubblica tramite internet di immagini o video intimi (ad esempio effettuati negli spogliatoi) senza il consenso dei protagonisti.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) — invio, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, all'insaputa del soggetto che vi e rappresentato.
I modelli organizzativi devono prevedere specifici protocolli anche per la prevenzione del rischio che dirigenti, tecnici o tesserati, per negligenza e/o incuria, omettano di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
Le condotte colpose rilevanti consistono nel sistematico disinteresse, nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nella mancata soddisfazione delle sue necessita a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
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